ELEZIONI COMUNALI
Modalità di voto (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
(artt. 72, commi 3 e 8, 73, comma 3, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo,
al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
- per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito anche al candidato sindaco collegato;
- per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna
lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste
collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito
sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata
tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia
al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).
L’ elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale, segnando, sull‘apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo
(solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del
candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome
del candidato prescelto.
ELEZIONI PROVINCIALI
Modalità di voto
(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Ciascun elettore può votare:
- per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia
al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
- per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche
un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato
alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato
alla carica di presidente della provincia;
- per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo
rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente
della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia
di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o
gruppo di liste.
Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la
maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome
del candidato prescelto.
ELEZIONI EUROPEE
Modalità di voto
(art. 14, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)
L’elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può
manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze.
Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza.
I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo
contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati
preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi
sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
REFERENDUM
Come si vota - L’elettore esprime il voto tracciando un segno sul SI o NO
Per essere valido, ciascun il referendum deve raggiungere il quorum: devono cioè recarsi a votare il 50% più uno degli elettori che hanno diritto al voto. Se il quorum non viene raggiunto resta in vigore la legge attuale, qualunque sia il risultato del referendum.
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