Sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, stadi, campi sportivi ma anche luoghi all’aperto dove si presentano al pubblico spettacolo o manifestazioni sportive come ad esempio le piazze.
I locali di pubblico spettacolo e i luoghi all’aperto delimitati in cui si svolgano manifestazioni temporanee, richiedono, ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ex Art. 68 TULPS, la verifica di agibilità di cui all’Art. 80 TULPS. Quest’ultima è di competenza di un tecnico abilitato, incaricato dal soggetto interessato, nel caso di capienza inferiore a 200 persone, mentre è di competenza della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, se la capienza del locale o del luogo delimitato è superiore alle 200 persone.
Premesso quanto sopra, in base al D.M. del 19 Agosto 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, possiamo individuare due grandi classi di locali di pubblico spettacolo:
1. Locali di pubblico spettacolo, in senso stretto
2. Luoghi all’aperto delimitati, non racchiusi da opere murarie, nei quali si svolgano temporaneamente attività di pubblico spettacolo
1. LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
L’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo all’interno di un locale presuppone sempre una verifica di agibilità da parte di un tecnico abilitato o da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Quindi, dovranno richiedere un’autorizzazione ex Art. 68/80 TULPS sia i soggetti che intendano esercitare un’attività di pubblico spettacolo a carattere definitivo (ad esempio per cinema, teatri, discoteche) sia i soggetti che, normalmente, esercitino altro tipo di attività e che vogliano ospitare un evento di pubblico spettacolo temporaneo (ad esempio una manifestazione, una fiera).
Inoltre, vi è poi il caso di un locale che sia già autorizzato per un determinato tipo di attività in oggetto che voglia ospitare un’attività di pubblico spettacolo di altro genere. In questo caso, va verificato se l’ulteriore attività rientri nei limiti dell’autorizzazione, altrimenti va creata un’autorizzazione ad hoc.
2. LUOGHI ALL’APERTO
Per luoghi all’aperto si intendono quegli spazi, come ad esempio piazze e piazzali, che non siano racchiusi, neppure parzialmente, da opere murarie. A seconda del tipo di allestimento che viene approntato per la realizzazione della manifestazione, possono configurarsi tre diversi tipi di procedimenti autorizzativi:
- Procedimento basato su una SCIA (segnalazione certificata inizio attività), nel caso in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza non superiore a 200 persone (nel regime ordinario previsto dall’Art. 68 TULPS) e non superiore alle 1000 persone (nell’attuale regime derogatorio previsto dalla L. 14/2023, valido fino al 31.12.2023)
- Procedimento basato su una richiesta di autorizzazione ex art. 68/80 TULPS
- Procedimento basato su una richiesta di autorizzazione ex art. 68 TULPS per spazi senza delimitazione dell’area e senza sedute per lo stazionamento del pubblico nel caso in cui si ricada nell’ipotesi prevista dal Titolo IX del D.M. 19 Agosto 1996 (per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio)
> SCIA - PROROGATI I TERMINI PER SPETTACOLI DAL VIVO AL 31 DICEMBRE 2024 <
Nella GU n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 diecembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonchè le proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e ele ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle previste dichiarazioni, oltre da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno con il D.M. 19 agosto 1996. Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. Non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.